Comune di Roma
Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

BOZZA DI STAMPA

Prot. Serv. Deliberazione n. 560/03 Anno 2003 Ordine del giorno n. 22

S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

893 Proposta (di iniziativa consiliare)

presentata dai Consiglieri Di Francia, Laurelli, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Cau, Eckert Coen, D'Erme, Lovari, Malcotti, Sentinelli, Spera e Failla concernente:

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Premesso che le linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2001-2006, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 52 del 26 giugno 2001, pongono, fra gli altri, l'obiettivo di un'azione amministrativa di sostegno, difesa e garanzia dei diritti delle persone più deboli ed emarginate; Che lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000. dichiara, all'art. 1, che "il Comune di Roma rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana"; Che, in attuazione delle citate linee programmatiche e dell'alt. 1 dello Statuto, sopra richiamato, il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro; Che le persone variamente private o limitate nella libertà personale rientrano indubitabilmente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente a tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale, anche attraverso le varie forme di partecipazione alla vita della città e (la fruizione dei) l'erogazione di servizi; - Che è altrettanto certo che il coordinamento con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientra fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma è altresì necessario per la migliore cura degli interessi pubblici;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera, per i motivi esposti in premessa, l'istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, approvando, contestualmente il seguente articolato, che fa parte integrante della presente deliberazione:

Articolo 1.

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito dei Comune di Roma è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente delibera.

Articolo 2.

Nomina e durata. 1. Il Sindaco nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Roma d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3. Compiti del Garante

1. Il Garante: a) promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;

c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

e) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Articolo 4. Relazione agli Organi del Comune.

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art.

3. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce alla Consulta cittadina per i problemi penitenziari e alle associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti, tenendo conto delle osservazioni da queste ricevute

Articolo 5. Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta.