Comune di Roma
Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale.
BOZZA DI STAMPA
Prot. Serv. Deliberazione n. 560/03 Anno 2003
Ordine del giorno n. 22
S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA
893 Proposta (di iniziativa consiliare)
presentata dai Consiglieri Di Francia, Laurelli,
Bartolucci, Battaglia, Berliri, Cau, Eckert Coen, D'Erme, Lovari,
Malcotti, Sentinelli, Spera e Failla concernente:
Istituzione del Garante dei diritti delle
persone private della libertà personale.
Premesso che le linee programmatiche del Sindaco per il mandato
2001-2006, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione
n. 52
del 26 giugno 2001, pongono, fra gli altri, l'obiettivo di un'azione
amministrativa di sostegno, difesa e garanzia dei diritti delle
persone
più deboli ed emarginate;
Che lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000. dichiara, all'art.
1, che
"il Comune di Roma rappresenta la comunità di donne
e uomini che vivono
nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso
e si
impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così
come sanciti
dalla Costituzione italiana";
Che, in attuazione delle citate linee programmatiche e dell'alt.
1
dello Statuto, sopra richiamato, il Comune, per quanto nelle sue
attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione
attiva alla vita
civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza,
del
diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
Che le persone variamente private o limitate nella libertà
personale rientrano indubitabilmente, per condizione oggettiva,
fra i
soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti
diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale
che pure il
Comune offre istituzionalmente a tutti coloro che, cittadini e non,
hanno
domicilio, risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale,
anche attraverso le varie forme di partecipazione alla vita della
città e
(la fruizione dei) l'erogazione di servizi;
- Che è altrettanto certo che il coordinamento con lo Stato,
titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di
sicurezza
e di esecuzione della pena non soltanto rientra fra i doveri istituzionali
dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di
sussidiarietà, ma è altresì necessario per
la migliore cura degli
interessi pubblici;
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera, per i motivi esposti in premessa, l'istituzione del Garante
dei
diritti delle persone private della libertà personale del
Comune di Roma,
approvando, contestualmente il seguente articolato, che fa parte
integrante della presente deliberazione:
Articolo 1.
Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della
libertà
personale
1. Nell'ambito dei Comune di Roma è istituito il Garante
dei diritti
delle persone private della libertà personale del Comune
di Roma, di
seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla
presente
delibera.
Articolo 2.
Nomina e durata.
1. Il Sindaco nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo
fra persone residenti nel Comune di Roma d'indiscusso prestigio
e di
notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani,
ovvero
delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena
e nei Centri
di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera
in
regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative
in
materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è
incompatibile con
l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e
della
sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del
coniuge,
ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di
amministratori comunali.
Articolo 3. Compiti del Garante
1. Il Garante:
a) promuove, con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza
indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di
partecipazione
alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone
comunque private della libertà personale ovvero limitate
nella libertà di
movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del
Comune di
Roma, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro,
alla
formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute,
allo
sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune
medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di
restrizione;
b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica
sul tema
dei diritti umani delle persone private della libertà personale
e della
umanizzazione della pena detentiva;
c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti
pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti
nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via
informale,
alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie
e
prerogative delle persone private della libertà personale,
il Garante si
rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori
informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti
e
conduce un opera di assidua informazione e di costante comunicazione
alle
autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi
di reclusione,
con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti
ma non
adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione
risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
e) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa
utili
a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi
di
detenzione.
Articolo 4. Relazione agli Organi del Comune.
1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio
Comunale
e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con
facoltà
di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini
dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività
svolte, sulle
iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative
e interventi
agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga
opportuno per i fini di cui all'art.
3. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce alla Consulta
cittadina
per i problemi penitenziari e alle associazioni maggiormente
rappresentative dei detenuti, tenendo conto delle osservazioni da
queste
ricevute
Articolo 5. Strutture e personale
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito
da un
ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito
con
successiva deliberazione della
Giunta.
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