Libertà terapeutica

l'esercizio della libertà terapeutica come espressione della sovranità dell'individuo sul proprio corpo: il diritto, dunque, a scegliere il tipo di cura ritenuto più adeguato al proprio organismo e alla propria infermità. Pensiamo alla questione dell’accanimento terapeutico e alle terapie contro il dolore; e pensiamo alla possibilità che ogni persona sia protagonista delle scelte riguardanti la propria salute: e sia messa in grado di accettare così come rifiutare – “consenso informato” – l’intervento medico e ciò che comporta, attraverso l’istituto della dichiarazione anticipata di volontà (“testamento biologico”).

Per la sovranità su di sè e sul proprio corpo: un consenso davvero informato

In Italia, nel codice deontologico dei medici e nella stessa pastorale della Chiesa cattolica, l'ostinazione terapeutica viene esclusa, ma il discrimine tra volontà di cura e accanimento non è facilmente individuabile e sfugge, spesso, alla capacità di conoscenza e di controllo del diretto interessato: il paziente. Da qui la proposta del cosiddetto Testamento biologico o Testamento di vita. Esso consiste in una dichiarazione anticipata di volontà: un atto formale, che consenta a ciascuno, finchè si trova nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni riguardo ai futuri trattamenti sanitari per il tempo nel quale tali facoltà fossero gravemente ridotte o annullate; disposizioni vincolanti per gli operatori sanitari e, in generale, per ogni soggetto che si trovi implicato nelle scelte mediche riguardanti la persona. Continua.