Libertà
terapeutica
l'esercizio della libertà terapeutica
come espressione della sovranità dell'individuo sul proprio
corpo: il diritto, dunque, a scegliere il tipo di cura ritenuto
più adeguato al proprio organismo e alla propria infermità.
Pensiamo alla questione dell’accanimento terapeutico e alle
terapie contro il dolore; e pensiamo alla possibilità che
ogni persona sia protagonista delle scelte riguardanti la propria
salute: e sia messa in grado di accettare così come rifiutare
– “consenso informato” – l’intervento
medico e ciò che comporta, attraverso l’istituto della
dichiarazione anticipata di volontà (“testamento biologico”).
Per la sovranità su di sè e sul proprio
corpo: un consenso davvero informato
In
Italia, nel codice deontologico dei medici e nella stessa pastorale
della Chiesa cattolica, l'ostinazione terapeutica viene esclusa,
ma il discrimine tra volontà di cura e accanimento non è
facilmente individuabile e sfugge, spesso, alla capacità
di conoscenza e di controllo del diretto interessato: il paziente.
Da qui la proposta del cosiddetto Testamento biologico o Testamento
di vita. Esso consiste in una dichiarazione anticipata di volontà:
un atto formale, che consenta a ciascuno, finchè si trova
nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni
riguardo ai futuri trattamenti sanitari per il tempo nel quale tali
facoltà fossero gravemente ridotte o annullate; disposizioni
vincolanti per gli operatori sanitari e, in generale, per ogni soggetto
che si trovi implicato nelle scelte mediche riguardanti la persona.
Continua.
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