Il Consiglio dei Ministri approva il decreto di modifica alla legge sull'immigrazione. Sarà il giudice di pace a convalidare o meno il provvedimento di espulsione del questore, dopo regolare udienza. Stralciato la seconda parte del dl
notizia - italia - - - Redattore Sociale - -
[08/09/04] ROMA – Il Consiglio dei ministri, riunitosi questo pomeriggio alle 17, ha approvato in serata il decreto di modifica della legge sull’immigrazione.
C’era attesa per un testo inizialmente composto di due soli articoli, poi stralciato in sede di Consiglio ed approvato solo in parte. E’ rimasta fuori, infatti, la seconda parte del disposto (l’art.2), che sarà esaminato successivamente. Ma andiamo con ordine.
Il decreto legge è stato presentato in Consiglio per superare i rilievi mossi dalla Consulta contro l'espulsione priva di convalida e per dare il via libera al Viminale per la realizzazione in nord Africa dei centri di accoglienza temporanea. Dunque un decreto legge preparato dal Ministro dell’Interno, Pisanu, che modifica la Bossi-Fini (intervento inevitabile, come detto, dopo la duplice “bocciatura” dei giudici costituzionali), nei confronti del quale tuttavia obiezioni erano state mosse dall’asse Lega-An.
A testo approvato, si può dire che le novità riguardano esclusivamente il provvedimento di espulsione. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 13 precisa infatti che il questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al giudice competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, verificata l’osservanza dei termini. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se, invece, la convalida non è concessa, ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Da evidenziare che contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per Cassazione ma, comunque, tale ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dall’Italia.
In definitiva, tutto ciò sta a significare che la decisione circa l’allontanamento dall’Italia non spetta più al questore ma al giudice, che nel merito il Consiglio dei ministri ha individuato nel Giudice di Pace. Un escamotage che dovrebbe permettere anche un più celere svolgimento dell’iter. A quest’organo, allora, il compito di confermare o meno il provvedimento del questore.
Come detto, infine, Il secondo articolo del decreto sanciva la partecipazione alla realizzazione nei Paesi interessati dai grandi flussi di immigrazione clandestina (Libia in testa) di strutture ricettive “utili ai fini del contrasto di flussi irregolari… verso il territorio italiano”. E questo “nei limiti delle compatibilità finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell’Interno”. Ma, su questo aspetto, i ministri hanno momentaneamente glissato.
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