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Proposta di legge A Buon Diritto e Antigone sul difensore civico

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[05/11/02]

Quella che segue è la proposta di legge sull’istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà personale, elaborata dalle associazioni Antigone e
A Buon Diritto. Essa raccoglie i contenuti fondamentali e la gran parte degli articoli dei disegni di legge presentati dai parlamentari Erminia Mazzoni, Anna Finocchiaro e Giuliano Pisapia.

ART.1
(Oggetto)
1. E’ istituito l’organo del difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato difensore civico.

ART.2
(Nomina)
1. Il difensore civico è un organo collegiale costituito da cinque membri. […]
2. Al proprio interno l’organo del difensore civico elegge il presidente.
3. Il difensore civico è organo indipendente e autonomo.

ART.3
(Organizzazione territoriale)
1. Il difensore civico può avvalersi per l’esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei difensori civici provinciali e comunali a seguito di apposita convenzione con gli stessi.
2. Le convenzioni d cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall’esercizio delle mansioni che gli uffici dei difensori civici regionali, provinciali e comunali sono tenuti a svolgere.

ART.4
(Funzioni e poteri)
1. I componenti dell’organo del difensore civico e tutti i difensori civici regionali, provinciali e comunali hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di prima accoglienza, i centri di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano camere di sicurezza.
2. Il difensore civico può ispezionale qualsiasi luogo di detenzione e incontrare chiunque vi sia ristretto senza limitazioni. Se richiesto può non essere accompagnato.
3. Il difensore civico ha diritto di consultare, previo consenso dell’interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella clinica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della struttura, nonché l’amministrazione periferica e centrale, hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste senza poter opporre il segreto di ufficio.
5. In caso di impedimento all’accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico difensore civico può attivare difensore civico la procedura sanzionatoria di cui ai comma 4 e 5 del successivo art.7.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi al diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.
7. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l’intervento del presidente del consiglio dei ministri affinché, entro trenta giorni, confermi o meno l’esistenza del segreto.

ART.5
(Destinatari)
1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

ART.6
(Attivazione)
1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, avendo quali parametri normativi di riferimento la Costituzione, le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, le leggi dello Stato.

ART.7
(Meccanismi di sanzione)
1. Il difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza con tentativi di persuasione nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.
2. Il funzionario dell’amministrazione interessata deve provvedere nel senso indicato dal difensore civico salvo non comunichi il suo dissenso motivato.
3. Il difensore civico, nei casi di riscontrata illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all’autorità competente l’ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli inadempienti o inerti.
4. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato il difensore) civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che verrà pubblicizzata tramite i mass-media.
5. Il difensore civico, in casi di eccezionale gravità, ha facoltà di chiedere l’attivazione di un procedimento disciplinare.
6. Nei casi in cui il fatto di cui il difensore civico è venuto a conoscenza può costituire ipotesi di reato ha l’obbligo di mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria.

ART.8
(Relazione annuale)
1. Il difensore civico ha l’obbligo di presentare alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno la propria relazione annuale relativa all’attività svolta nell’anno precedente, indicando il tipo e la natura dei provvedimenti assunti, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani nei luoghi di detenzione.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di ogni altro trattamento inumano o degradante, alla Corte Europea sui diritti umani, al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e ogni forma di trattamento inumano o degradante.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

ART.9
(Consulenze)
1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio o ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenei

ART.10
(Requisiti)
1. Ognuno dei componenti dell’organo del difensore civico deve possedere, per essere nominato i seguenti requisiti:
a) Eleggibilità alla Camera dei Deputati;
b) Pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani;
c) Formazione specifica nel campo dei diritti umani;
d) Garanzia di probità ed indipendenza.

ART.11
(Durata della carica)
1. Il difensore civico rimane in carica per quattro anni non prorogabili.
2. Il difensore civico rimane in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del suo successore, le cui procedure devono essere attivate almeno due mesi prima della scadenza del mandato.
3. Ognuno dei componenti del difensore civico può essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia all’incarico, di impedimento fisico, di decesso, nonché nel caso in cui venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 10.

ART.12
(Cause di incompatibilità)
1. La carica del difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, qualsiasi altro incarico governativo, nonché con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, con incarichi o attività associativa, sindacale o di partito.
2. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità si procede alla sostituzione.

ART.13
(Pianta organica)
1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
2. La pianta organica del difensore civico è determinata con provvedimento del difensore civico di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.
3. Nel caso in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il difensore civico può avvalersi dell’opera di consulenti.
4. Ai componenti l’organo del difensore civico compete una indennità di funzione non inferiore a quella di dirigente generale dello Stato.

ART.14
(Oneri finanziari e copertura finanziaria)
1. Gli oneri connessi al funzionamento degli uffici del difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti


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